Detrazione fiscale per ristrutturazioni ed efficientamento al 50%: i casi in cui spetta la detrazione

Un approfondimento per individuare quali sono i casi in cui spetta la detrazione fiscale al 50%

I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

1. quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese

sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo

e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria

catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

2. quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti

comuni degli edifici residenziali.

3. gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,

anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nell’articolo 3 del Dpr 380/2001 e a condizione

che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, introdotta dal decreto legge n. 201/2011.

4. gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune

5. i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi

(ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)

6. gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la

robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità

 

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti

comuni di edifici residenziali.

 

* La manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni.

La detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del

Codice civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale,

i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.

Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte),

non danno diritto ad alcuna agevolazione.

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione

delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti,

la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni,

il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

Se queste opere fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzature, la realizzazione

di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio

delle detrazioni fiscali.

*La manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare

e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici,

sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino

mutamenti delle destinazioni d’uso.

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