La Riforma per il condominio

Il 20 novembre 2012, la Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, ha approvato definitivamente il Il ddl n. 71-355-399-1119-1283-B intitolato "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici". Le disposizioni entreranno in vigore intorno la fine di giugno del 2013.

Tra le molte novità si riportano:

 

  •  Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici
  •  Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
  • Nei casi in cui l’amministratore abbia commesso gravi irregolarità fiscali o non abbia aperto o utilizzato il conto corrente condominiale, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.
  • Obbliga l’amministratore a curare la tenuta di uno specifico registro dell’anagrafe condominiale 

Il registro dell’anagrafe condominiale  deve contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza; inoltre ogni variazione dei dati  deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni da parte dei condomini (per consentire l’aggiornamento del registro).

L’amministratore è tenuto a richiedere con lettera raccomandata  indirizzata al condomino interessato, in caso di mancanza o incompletezza delle informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe; decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore è tenuto ad acquisire diversamente le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai diretti interessati.

I dati utili per al nuovo registro dell’anagrafe condominiale possono essere quindi:

  • i dati catastali (Foglio, Mappale, Subalterno e Categoria)
  • i dati relativi alla proprietà (Intestazione con particolare riferimento alla sezione “Diritti o oneri reali” nella quale viene indicata la quota di proprietà  a carico del soggetto.

Questi dati possono essere facilmente rintracciati su una visura catastale.

Il prezzo proposto da Pratica-mente per effettuare una visura è di € 2.50 per gli utenti convenzionati e di € 4.80 per gli utenti non convenzionati.

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Riporto il link del ddl Atto Senato n. 71-355-399-1119-1283-B per gli interessati che volessero approfondire il decreto per intero.

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