L’A.P.E. - Attestato di Prestazione Energetica – “ex A.C.E.”

 L’A.P.E, Denominazione acquisita in base all’art. 6 del D.L. 4 giugno 2013; il decreto legge n.63, 4 Giugno 2013

 

  1. Promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e

climatiche esterne, delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.


   2. Definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:

a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;

b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;

c) sostenere la diversificazione energetica;

d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;

e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni

e dell'occupazione;

f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;

g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i

costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;

h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.».


L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' denominato: "attestato di prestazione energetica" ed è

rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di

prestazione energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato e' prodotto a cura del costruttore,

sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione

della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del

proprietario dell'immobile.

Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia già dotato,

in tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente

o al nuovo locatario.

L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni

a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe

energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare. La validità temporale massima e' subordinata al rispetto delle prescrizioni

per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali

necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di

esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici ed i requisiti professionali per

assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori.

L'attestato di prestazione energetica, il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l'asseverazione di

conformità e l'attestato di qualificazione energetica; sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio

ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli ed applicano le sanzioni

amministrative.

Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle

modalità stabilite nel decreto o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri

e delle metodologie elencate è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore

a 4200 euro.

Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato

di qualificazione energetica, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.

Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se

ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti

di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa

non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione,

e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti; in caso di vendita o di nuova locazione, come previsto dall'articolo 6,

comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro

e non superiore a 18000 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione,

come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è  punito con la sanzione amministrativa

non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.».


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